Reperti e collezioni private
Già a partire dalla L. 364/1909 è stata sancita l'appartenenza allo Stato delle cose fortuitamente ritrovate. Ne consegue che successivamente all'entrata in vigore della legge del 1909, tutti i beni aventi un interesse storico, artistico o archeologico trovati in possesso di privati, salvo che questi non diano prova di legittimo acquisto, si presumono di provenienza illecita.
I privati che detengono singoli reperti archeologici o collezioni, in seguito ad acquisto, eredità, donazione o per altri motivi comunque leciti, possono dichiararne il possesso alla Soprintendenza.
Nella dichiarazione è previsto l’impegno ad adottare adeguate misure per la sicurezza dei materiali, la segnalazione preventiva di ogni eventuale spostamento di sede e la disponibilità per sopralluoghi di controllo e verifica da parte della Soprintendenza.
La Soprintendenza svolge verifiche sui materiali, controlli in collaborazione con le forze dell’ordine e conserva i dati relativi ai reperti e collezioni denunciate alla Soprintendenza in un apposito archivio, escluso dalla consultazione. I materiali e i dati possono essere utilizzati per eventuali mostre.
Parte dei reperti vengono schedati nell’ambito dell’attività di catalogazione
Documentazione scaricabile
Denuncia reperti in possesso di privati (formato PDF)
Referenti
I referenti di zona


